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Bollettino Ufficiale n. 12 del 20 / 03 / 2003

Circolare  del Presidente della Giunta Regionale17 marzo 2003, n. 3/BLI

Competenza sanzionatoria in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. legge 25/8/1991, n. 287

Alle Camere di Commercio
Industria, Artigianato
e Agricoltura
Loro sedi

Ai Signori Sindaci
dei Comuni piemontesi
Loro sedi

Essendo stata sottoposta alla scrivente Amministrazione la questione relativa all’esercizio delle funzioni sanzionatorie nella materia della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti alle Amministrazioni interessate, si precisa quanto segue.

Come è noto, l’art. 10 comma 4 della legge 25/8/1991, n. 287, recante: “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e l’attività dei pubblici esercizi”, attribuiva espressamente la competenza ad applicare le sanzioni di cui trattasi, a seguito del ricevimento dei verbali di accertamento redatti dagli uffici comunali di polizia locale, all’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato (U.P.I.C.A.).

Dal canto suo, il d. lgs. n. 112/1998 recante, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997 n. 59, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali” ha introdotto, nella materia di cui trattasi, alcune modificazioni rispetto all’assetto previgente .

In particolare:

* l’art. 50 ha stabilito la soppressione degli UU.PP.I.C.A. ed il trasferimento del personale e delle dotazioni tecniche alle Camere di Commercio;

* l’art. 42 ha conseguentemente disposto l’abrogazione dell’art. 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991;

* l’art. 20 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni già esercitate dagli UU.PP.I.C.A..

D’altro canto, l’art. 41 del decreto medesimo ha operato il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le competenze già delegate, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 616/1977 (fra le quali ci sono appunto le funzioni amministrative nella materia dei pubblici esercizi).

Da ultimo, il testo novellato dell’art. 117 della Costituzione, include la materia del commercio all’ interno della competenza legislativa esclusiva regionale.

L’entrata in vigore delle sopraccitate disposizioni ha indotto perplessità interpretative circa l’individuazione dell’autorità ora competente all’esercizio del potere sanzionatorio in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, essendo dubbio in particolare, se tali funzioni, in attesa che le Regioni diano attuazione alla riforma costituzionale, siano da intendersi attribuite alle Camere di commercio, in forza dell’art. 20 del D.Lgs. n. 112 del 1998 ovvero alla Regione, in forza dell’art. 41 del decreto medesimo.

Decisiva appare, per la soluzione della questione, la disciplina attuativa relativa al trasferimento delle risorse da parte dello Stato, a seguito della devoluzione di funzioni amministrative.

A tale proposito si richiamano:

* l’art. 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 secondo il quale ai “...trasferimenti si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e il Ministro del Tesoro....”;

* l’art. 7 del D.Lgs. 112/98 che dispone “I provvedimenti di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative”.

In attuazione delle due disposizioni da ultimo citate, fu emanato il D.P.C.M. 26 maggio 2000, avente ad oggetto “Individuazione delle risorse umane, finanziarie e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell’Industria, Commercio e artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di Commercio per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112”.

Venne in tal modo stabilito che, con decorrenza 1° settembre 2000 diventasse operativa la soppressione degli Uffici Provinciali dell’Industria, commercio ed artigianato e fossero nel contempo concretamente trasferite le funzioni dagli UU.PP.I.C.A. alle Camere di Commercio.

L’art. 4 del D.P.C.M. dispone infine che: “ le Camere di Commercio nella fase di avvio assicurano la continuità dell’azione amministrativa nello svolgimento delle funzioni già esercitate dagli UU.PP.I.C.A. e di tutti gli altri compiti, ivi compresi quelli inerenti i controlli di conformità alla disciplina di settore di prodotti”.

Inoltre il Ministero delle Attività produttive, con la Circolare n. 3522/C del 9 agosto 2001, facendo seguito al citato D.P.C.M., è ritornato sull’argomento della competenza sanzionatoria nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, affermando che la stessa sarebbe da intendersi trasferita alle Camere di commercio.

Ciò sulla base di argomentazioni che, muovendo dal complesso quadro normativo vigente nella materia in esame, caratterizzato dalla coesistenza di una molteplicità di competenze variamente articolate, evidenziano i principi fondamentali sottesi al riparto di competenze.

In particolare allo Stato e alle Regioni sarebbero attribuite funzioni e compiti di indirizzo e organizzazione nella materia del commercio, mentre resterebbero, tra l’altro, di competenza degli UU.PP.I.C.A. e, quindi, al momento delle Camere di Commercio, quali “autonomie funzionali”, le funzioni di controllo del rispetto delle norme da parte degli esercenti del settore commercio, tra le quali rientra l’attività di somministrazione.

Detto orientamento troverebbe conferma, sul piano operativo, proprio nel decreto di trasferimento delle risorse.

Del resto, circa la natura delle competenze amministrative tipiche della dimensione regionale nella materia considerata, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 6 giugno 2001, ha evidenziato la potestà regolamentare, con ciò rafforzando, in qualche modo, le considerazioni svolte dal Ministero, circa le logiche del riparto delle competenze.

Tenuto conto di quanto evidenziato nella premessa, la scrivente Amministrazione, conformemente agli orientamenti già assunti in via di fatto, ritiene di poter aderire alla tesi ministeriale, secondo la quale le funzioni sanzionatorie sarebbero devolute dallo Stato alle Camere di commercio, in considerazione, principalmente, delle seguenti argomentazioni:

a) la soluzione appare coerente con il principio ispiratore del processo istituzionale di delega, in attuazione della l. 59/97 e del d.lgs. 112/1998, secondo cui si considerano sussistere, in concreto, le competenze amministrative regionali solo a decorrere dall’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento delle risorse, che, nel caso specifico, difetta a favore della Regione, essendo invece rivolto alle Camere di Commercio. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 206 del 6 giugno 2001, ribadisce il principio della contemporaneità fra l’inizio dell’esercizio delle funzioni trasferite ex d.lgs. 112 del 1998 e la disponibilità delle risorse relative, disponibilità che diventa effettiva solo in seguito all’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall’art. 7 della l.n. 59/1997;

b) sotto il medesimo profilo, conseguentemente, qualora la Regione intendesse aderire alla opposta soluzione di ritenere le funzioni proprie e di farne oggetto di apposita delega, si porrebbe il problema del reperimento delle risorse da destinare al soggetto delegato all’esercizio delle funzioni;

c) la soluzione prospettata risponde ad esigenze di continuità dell’esercizio dell’azione amministrativa oltre che di economia e snellimento procedimentale in quanto le Camere di Commercio hanno esperienza consolidata nella gestione dei procedimenti sanzionatori relativi alla l. 287/91, essendo il personale ex UU.PP.I.C.A., negli anni competente in merito, entrato a far parte del loro organico;

d) la stessa soluzione risponde, inoltre, ad esigenze di uniformità nell’esercizio dell’azione amministrativa; tenuto conto che solo alcune Camere di Commercio hanno sospeso i procedimenti amministrativi in attesa di una decisione dell’Amministrazione regionale, mentre le altre hanno continuato ad applicare le sanzioni amministrative;

e) la fase di operatività della soluzione proposta é peraltro limitata al periodo transitorio relativo all’adozione di una nuova legge di settore che la Regione é prossima ad adottare in attuazione del nuovo riparto di competenze individuate dal riformato testo dell’art. 117 della Costituzione;

f) l’assetto delle competenze sarà pertanto oggetto di approfondita valutazione e ridefinizione in quella sede.

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene pertanto che la gestione dei procedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni nella materia dei pubblici esercizi rientri fra le funzioni delle Camere di commercio, secondo gli orientamenti espressi a livello governativo.

A tale fine, i verbali di accertamento, eventualmente giacenti agli atti di altre Amministrazioni dovranno essere tempestivamente trasmessi alle sedi delle Camere di Commercio.

Si segnala la massima urgenza nell’esecuzione della presente circolare, al fine di evitare di incorrere nella prescrizione dei crediti.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Visto l’Assessore al Commercio:
Gilberto Pichetto Fratin